Condizioni di noleggio

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

I. Contratto di locazione, locatario e conducenti autorizzati 

  1. Il contratto di locazione si perfeziona a seguito di sottoscrizione del relativo contratto o mediante prenotazione dal sito web https://www.ph-highperformance.com.
  2. È escluso un recesso o la revoca dal contratto di locazione così stipulato.
  3. I locatari possono essere una o più persone espressamente indicate come tali nel contratto. Nello stesso può inoltre essere concordato che il locatario abbia la facoltà di far condurre il veicolo da parte di una persona specificatamente autorizzata. Se il locatario è autorizzato a far condurre il mezzo da un conducente da lui indicato, è tenuto a scegliere accuratamente tale soggetto e deve assicurarsi in particolare che sia in possesso della patente di guida richiesta per la conduzione del veicolo. Al di fuori da tale eccezione, il locatario non è autorizzato a cedere il veicolo a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nemmeno per un utilizzo di breve durata. La violazione di tale disposizione comporta la decadenza dell'intera copertura assicurativa. Più locatari rispondono in solido e in modo indiviso per tutti gli obblighi e pagamenti connessi o derivanti dal presente contratto.

II. Consegna del veicolo 

  1. All‘atto della consegna del veicolo il locatario deve essere in possesso di una patente di guida valida in territorio nazionale, di un mezzo di pagamento valido e accettato dal locatore e di un documento d'identità o passaporto con indicazione della residenza ufficiale. Se al momento della consegna del veicolo il locatario non è in grado di esibire tali documenti, il locatore può immediatamente recedere dal contratto. I danni e costi da ciò conseguiti dovranno essere rimborsati o risarciti al locatore.
  2. Il veicolo viene consegnato in condizioni regolari e funzionanti, privo di difetti e con il serbatoio pieno, e deve essere riconsegnato dal locatario con il serbatoio pieno. Eventuali danni o anomalie saranno riportati nel verbale di consegna o di riconsegna. I costi di carburante durante il periodo di noleggio sono a carico del locatario. Se il veicolo non viene riconsegnato con il serbatoio pieno, il locatore ha il diritto di provvedere direttamente al rifornimento e di addebitare al locatario un costo pari al doppio delle spese di rifornimento del carburante mancante.

III. Utilizzo del veicolo

  1. È fatto divieto al locatario di condurre il veicolo in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti e di utilizzarlo a fini sportivi o competitivi di qualsiasi tipo.
  2. Il mezzo noleggiato è dotato di sistema di tracciamento GPS.
  3. Il veicolo può essere parcheggiato solo in garage chiusi a chiave ed esclusivamente in parcheggi custoditi o sicuri.
  4. Il locatario dichiara che tutte le dichiarazioni da lui rese, in particolare quelle relative all'assunzione degli obblighi contrattuali, sono rese anche in nome ed in rappresentanza del conducente o dei conducenti dell'autoveicolo autorizzati, cosicché le stesse sono giuridicamente vincolanti anche nei confronti del conducente o dei conducenti autorizzati.
  5. Il locatario si impegna ad utilizzare il veicolo con la massima cura e diligenza durante rapporto contattuale. L'obbligo di controllo comprende in particolare il monitoraggio costante della sicurezza stradale, del livello dell'olio, della pressione dei pneumatici, il rispetto dei dati indicati nella carta di circolazione (ad es. il numero di persone ammesso alla guida del veicolo e la capacità di carico) e la protezione del veicolo contro furti ed effrazioni.
  6. Il veicolo può essere condotto unicamente in Italia e in Austria. Eventuali viaggi in altri Paesi devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla locatrice.
  7. È severamente vietato disattivare il controllo della trazione e utilizzare il launch control.
  8. Tutti i veicoli possono essere sottoposti a un controllo tecnico fino a 2 anni dopo il noleggio al fine di verificare se sono stati utilizzati correttamente o se il locatario li abbia trattati in modo improprio. In tal caso, al locatario verrà addebitato l'intero importo della riparazione.
  9. Sono vietati il drifting, i burnout e le partenze con il launch control. In caso di violazione, al locatario verrà addebitato un importo forfettario di Euro 500,00 per la guida con controllo di lancio. Se il locatario ha effettuato burnout o drift e si è verificata una diminuzione comprovata della profondità del battistrada, al locatario verrà addebitato un importo forfettario di Euro 400,00 a partire da una variazione di 0,5 mm. Tale importo forfettario si applica per ogni millimetro: se il locatario restituisce il veicolo con una variazione della profondità del battistrada fino a 2 mm (come indicato nel verbale di consegna), gli verrà addebitato un importo di Euro 600,00. Al locatario verrà addebitato l'intero set di pneumatici posteriori se restituisce il veicolo con un battistrada tale da impedire al locatario successivo di guidarlo. Inoltre, in questo caso al locatario verrà addebitata una penale di Euro 1.200,00 per ogni giorno di mancato noleggio.
  10. Il locatario e il conducente autorizzato confermano di aver ricevuto istruzioni e formazione sui veicoli a noleggio ad alta potenza prima di mettersi alla guida. In assenza di un'adeguata formazione sul veicolo noleggiato, il locatario o il conducente non sono autorizzati a utilizzarlo. Inoltre, solo i locatari o i conducenti autorizzati che abbiano esperienza con auto potenti e sono in grado di guidarle possono utilizzare il veicolo. I neopatentati e gli utenti della strada inesperti non possono in nessun caso utilizzare il veicolo.
  11. La revoca temporanea o permanente della patente di guida o dell’abilitazione alla guida non costituisce motivo di risoluzione del contratto e obbliga il locatario a pagare comunque il prezzo di noleggio concordato.

IV. Sanzioni stradali e provvedimenti della Polizia o di Autorità

  1. Tutte le sanzioni stradali e le infrazioni al codice della strada saranno addebitate senza eccezioni al locatario, comprese le eventuali spese in proposito sostenute o anticipate dal locatore. Il locatario si impegna a pagare senza riserve gli importi richiesti entro 7 (sette) giorni dalla richiesta e a fornire eventuali dichiarazioni richieste dalle Autorità di Polizia o previste dalla legge.
  2. Il locatario e/o il conducente del veicolo manlevano il locatore da tutte le sanzioni amministrative, comprese le sanzioni accessorie applicate, le tasse e gli altri costi che le Autorità dovessero applicare in caso di violazioni di norme da parte del locatore.
  3. In caso di fermo amministrativo del veicolo dovuto a causa e per colpa del locatario, quest’ultimo è tenuto al pagamento, in aggiunta alle spese ed eventuali costi da ciò conseguenti, di una penale corrispondente al doppio del prezzo giornaliero per ogni giorno di mancato utilizzo sino allo svincolo della misura accessoria.

V. Restituzione del veicolo e condizioni di pagamento 

  1. Il contratto di locazione termina alla scadenza del periodo di noleggio concordato. Se il locatario continua a utilizzare il veicolo dopo la scadenza del periodo di noleggio concordato, il rapporto contrattuale non si considera prorogato.
  2. Alla scadenza del periodo di noleggio il locatario è tenuto a riconsegnare il veicolo al locatore nelle condizioni previste dal contratto e in stato ordinato, nel luogo e all'orario concordato.
  3. In caso di eccessiva sporcizia all'interno o all'esterno del veicolo che richieda una pulizia speciale, oppure qualora il veicolo viene riconsegnato con odori sgradevoli, al locatario saranno addebitati i costi di pulizia pari ad Euro 600,00 (forfait).
  4. Il locatario deve comunicare al locatore l'intenzione di prorogare il periodo di locazione concordato in tempo utile prima della scadenza del periodo di locazione e ottenere l‘approvazione del locatore. In caso contrario, il veicolo dovrà essere restituito puntualmente alla data di riconsegna concordata. Se la proroga del contratto di noleggio non viene concessa (a prescindere dai motivi), il locatario perde tutti i diritti e benefici derivanti dal contratto di noleggio, tra cui la copertura assicurativa concessa dal locatore e le limitazioni di responsabilità in favore del locatario stabilite dal presente contratto.
  5. Fermo restando quanto sopra, il locatario si impegna a pagare una penale per il periodo di superamento non autorizzato della durata della locazione nella seguente misura:
    • fino a 29 minuti di ritardata riconsegna: nessuna penale
    • dai 30 minuti ai 59 minuti di ritardata consegna: il prezzo giornaliero di locazione
    • oltre 60 minuti di ritardata riconsegna: il doppio del prezzo di locazione giornaliero.
  6. Il prezzo di locazione è determinato dal vigente listino prezzi del locatore. Il locatore ha inoltre il diritto di richiedere al locatario il versamento di una cauzione. Il prezzo di locazione e la cauzione richiesta devono essere pagati in anticipo. Ciò vale anche in caso di proroga concordata del periodo di locazione. Qualora il prezzo o il deposito cauzionale vengano pagati con carta di credito, il locatore ha il diritto di addebitare sulla medesima carta di credito anche eventuali danni o altri crediti comunque connessi o derivanti dal rapporto di locazione.

VI. Copertura assicurativa

  1. Il veicolo oggetto di noleggio è assicurato con copertura kasko totale con franchigia. In caso di danni al veicolo (per colpa propria e nel caso di danni causati da animali selvatici, grandine, tempeste e calamità naturali), il locatario è tenuto a versare alla società PH-HighPerformance GmbH-S.r.l. le seguenti franchigie:
    • nel caso di veicoli con copertura assicurata sino a Euro 100.000,00 la franchigia ammonta ad Euro 5.000,00 per sinistro.
    • nel caso di veicoli con copertura assicurata sino a Euro 150.000,00 la franchigia ammonta ad Euro 10.000,00 per sinistro.
    • nel caso di veicoli con copertura assicurata oltre Euro 300.000,00 la franchigia ammonta ad Euro 20.000,00 per sinistro.
  2. In caso di sinistro il locatore non è obbligato ad avvalersi dell’assicurazione kasko, ma ha la facoltà di coprire i danni con la franchigia versata dal locatario, qualora tale somma sia sufficiente. Il locatore decide dunque a propria discrezione se ricorrere o meno all'assicurazione kasko del veicolo in caso di sinistro. La franchigia stabilita nel precedente paragrafo 1 deve essere pagata in ogni caso dal locatario.
  3. Al locatario verrà addebitato solo il danno effettivo risultante dal preventivo ottenuto da un'officina sino al raggiungimento della franchigia totale. Oltre al danno, al locatario o ai conducenti saranno addebitati Euro 800,00 di spese amministrative di gestione oltre il mancato guadagno pari al canone giornaliero stabilito nel listino prezzi in vigore fino al completamento della riparazione del veicolo. Se il locatore è in grado di dimostrare un danno maggiore, tale importo andrà addebitato al locatario.
  4. In caso di rottura o danneggiamento dei vetri o del parabrezza la franchigia è ridotta ad Euro 500,00 (forfettario). Le spese amministrative di gestione di questo tipo di danni ammontano ad Euro 250,00.
  5. In caso di dolo o colpa grave da parte del locatario o del conducente, i risarcimenti stabiliti nel presente contratto rappresentano gli importi minimi che il locatario o il conducente saranno tenuti a pagare. Il locatario e il conducente sono responsabili in solido per tutti i pagamenti inerenti al presente contratto. Nel caso in cui il locatore prova di aver subito un danno maggiore relativo al sinistro, il locatario e il conducente sono tenuti al risarcimento di tale maggior danno al locatore. Qualora l'assicuratore dimostri dolo o colpa grave, potrà rivalersi sul locatario per l'intero ammontare del danno.

VII. Danni al veicolo 

  1. Qualora all‘atto di consegna del veicolo al locatario lo stesso presenta malfunzionamenti o altri guasti tecnici, il locatario è tenuto a informare immediatamente il locatore. La riparazione o l'eliminazione di tali guasti può essere effettuata solo previa espressa autorizzazione del locatore in un'officina specializzata della marca del veicolo noleggiato. L'autorizzazione del locatore non è necessaria se, prima dell'esecuzione della riparazione, l'officina specializzata garantisce al locatario che i costi di riparazione non supereranno la somma di Euro 80,00. La società di noleggio rimborsa al locatario i costi effettivi sostenuti per la riparazione o l'eliminazione del guasto dietro presentazione, da parte del locatario, della fattura originale pagata e quietanzata, a condizione che il locatario dimostri che i danni e i malfunzionamenti non siano stati da lui causati o non siano a lui imputabili.
  2. In caso di incidente, il locatario è tenuto a informare immediatamente la polizia e a rimanere sul luogo dell'incidente fino al suo arrivo, nonché a registrare i nomi e gli indirizzi di tutte le persone coinvolte, le targhe dei veicoli coinvolti e le assicurazioni delle parti coinvolte, compresi i nomi e gli indirizzi di tutti i testimoni. Inoltre, al momento della riconsegna del veicolo, il locatario deve redigere un rapporto completo sui danni (descrizione del luogo dell'incidente, compreso uno schizzo, l'ora dell'incidente e la dinamica dell'incidente) e consegnarlo al locatore.
  3. Il locatario è tenuto a informare immediatamente il locatore per telefono o, in caso di emergenza, tramite e-mail in merito a un incidente verificatosi.
  4. In caso di incidente, il locatario non è autorizzato a rilasciare un'ammissione di colpa verbale o scritta né a pregiudicare la liquidazione del sinistro da parte dell'assicurazione r.c.a. stipulata per il veicolo a noleggio con altre dichiarazioni, concessioni o addirittura pagamenti.
  5. In caso di danni da incidente, il locatario non ha diritto a un veicolo sostitutivo per il periodo di riparazione.
  6. In caso di guasto tecnico imputabile al locatario e in caso di danni causati da un incidente, esso è tenuto a pagare il prezzo di noleggio per l'intera durata del contratto di noleggio concordato.
  7. Al momento della restituzione del veicolo, il locatario è tenuto a segnalare e indicare al locatore, senza che gli venga richiesto, tutti i danni, malfunzionamenti o danni da incidenti, anche se sono stati nel frattempo riparati.

VIII. Responsabilità del locatario 

  1. Il locatario risponde di tutti i danni al veicolo causati da errori di utilizzo, uso improprio o sovraccarico durante il rapporto.
  2. Nel caso in cui il locatario ceda il veicolo a soggetti terzi non indicati nel contratto di locazione, sia il locatario che il terzo non autorizzato sono responsabili solidalmente ed illimitatamente in caso di danni al veicolo.
  3. Il locatario e il conducente sono responsabili solidalmente ed illimitatamente per le violazioni di disposizioni di legge, in particolare delle norme di circolazione e di ordine pubblico, commesse durante il periodo di noleggio.
  4. In caso di furto e vandalismo il locatario è illimitatamente responsabile per i danni causati all‘autovettura.
  5. L'obbligo di risarcimento danni del locatario si estende anche alle spese di riparazione e all'eventuale svalutazione o, in caso di danno totale del veicolo, al valore di sostituzione meno il valore residuo. Il locatario è inoltre responsabile, se del caso, delle spese di traino, recupero e riconsegna del veicolo, delle spese peritali sostenute e di tutte le altre spese sostenute dal locatore, nonché della perdita di canone di locazione pari alle tariffe giornaliere del listino prezzi in vigore.

IX. Recesso 

Nei seguenti casi è in facoltà della locataria di recedere, senza preavviso e senza giusta causa, del contratto:

  • utilizzo inappropriato e illegittimo del veicolo;
  • danneggiamento del veicolo noleggiato con dolo o colpa grave;
  • utilizzo del veicolo per la commissione di reati;
  • sublocazione o cessione a soggetti terzi del veicolo non autorizzate.

X. Condizioni per la cancellazione 

  1. La cancellazione è possibile fino a 72 ore prima dell’inizio del rapporto di noleggio. In caso di cancellazione è dovuta una penale. L’ammontare della stessa si determina a seconda del periodo in cui avviene il recesso:
    • fino a 8 settimane prima dell’inizio del periodo di noleggio: nessuna penale
    • a partire dall’ottava settimana sino all’inizio della quarta settimana prima dell’inizio del periodo di noleggio: 40% del prezzo
    • dall’inizio della quarta settimana sino all’inizio della seconda settimana prima dell’inizio del rapporto di noleggio: 60% del prezzo
    • sotto le due settimane fino a 72 ore prima dell’inizio del periodo di noleggio: 100% del prezzo.
  2. Il prezzo è costituito dal prezzo di locazione globale incluse eventuali spese ed accessori.
  3. Se il locatario non si presenta all'orario concordato per il ritiro, il locatore manterrà ferma la prenotazione per due ore. Trascorso tale tempo, il veicolo sarà nuovamente disponibile per altri clienti. In tal caso, al locatario verrà addebitato l'intero prezzo del noleggio.

XI. Disposizioni finali

L‘eventuale nullità o inefficacia di una singola clausola o disposizione del contratto o delle Condizioni Generali di contratto non inficia l’efficacia del rimanente regolamento contrattuale o delle Condizioni generali di contratto.

XII. Diritto applicabile e Foro competente 

Le parti convengono l’applicabilità del diritto sostanziale italiano. Per ogni controversia relativa al presente contratto le parti convengono quale Foro esclusivo quello di Bolzano (rispettivamente Giudice di Pace di Bolzano o Tribunale di Bolzano).

XIII. Trattamento dei dati personali

Ai sensi delle disposizioni normative in materia il locatario autorizza la società PH-HighPerformance GmbH / S.r.l. al trattamento dei dati personali finalizzato al perfezionamento, all’esecuzione e all‘archiviazione del presente rapporto contrattuale, anche ai fini della trattazione di un sinistro o danno, per comunicazioni ad Autorità in ordine a violazioni del Codice della strada oltre che per la lettura del veicolo.